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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 35
Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
3. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del DPR n. 915 del 1982 Sito esterno.
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.

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