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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della LR 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della LR n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.

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