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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 6
Piano territoriale regionale
1. Il Piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all' art. 2 e sui dati conoscitivi acquisiti tramite il Catasto dei rifiuti e l'Osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:
a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e le sue tendenze evolutive;
b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il recupero;
c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento evidenziando la necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;
d) determina gli obiettivi quali - quantitativi, da raggiungere sul territorio regionale, per la raccolta differenziata;
e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento;
g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento.

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