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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 7
Piano regionale di settore
1. Il Piano regionale di settore definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Il Piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel Piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:
a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli di iniziativa privata;
b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica, avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti medesimi;
c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro specializzazione, assumono valenza interregionale;
d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in esso contenuti; indica altresì i flussi e gli strumenti finanziari per realizzare gli interventi previsti.
3. Il Piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, è adottata e approvata secondo le procedure previste dalla LR 5 settembre 1988, n. 36. La Regione provvede all'aggiornamento del Piano ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.

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