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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 8
Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Le Province adottano i Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. I Piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basando si, in particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. Essi in particolare:
a) valutano le quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e le relative metodologie nonchè il conseguente fabbisogno di impianti da realizzare al fine di rendere ciascuna Provincia tendenzialmente autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano territoriale regionale, gli obiettivi quali - quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a livello di bacino di utenza e nel periodo di validità del Piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi alla loro approvazione, i servizio di raccolta differenziata raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti prodotti;
c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;
d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di utenza;
e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialità ed il bacino di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal Piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;
g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in essi contenuti; indicano altresì i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti;
h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).
3. I Piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno. Le Province provvedono all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale.

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