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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, nonchè di quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore.
2. In particolare essa provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;
b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;
c) individuare i livelli di competenza degli Enti locali;
d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli Enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 118 Cost. Sito esterno
Art. 2
Finalità e principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta prioritariamente la propria attività per il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti nonchè del loro recupero, riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione, di organizzazione delle attività di smaltimento e di autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute, la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del paesaggio e la verifica dell'economicità delle soluzioni adottate.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, nell'attuazione dei principi di cui al comma 1, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni non può essere consentito;
b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da altre regioni è consentito nei casi in cui siano destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che perciò trovino un' ottimizzazione economico - funzionale solo se rivolti ad un' utenza non limitata al territorio regionale;
c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/ o speciali è consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero previsto;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica è consentito solo per quelle tipologie e/ o quantità di rifiuti per cui non risultano disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di recupero, riciclo e riutilizzo;
e) non può essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno e del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
3. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma 2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, ovvero di un' apposita convenzione o intesa.
Art. 3
Attività formative, informative e di mostrative
1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.
2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonchè le modalità di concessione dei contributi medesimi.
Art. 4
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:
a) il Piano territoriale regionale e il Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e seguenti della LR 5 settembre 1988, n. 36;
b) i Piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 8.
Art. 5
Progetti territoriali operativi
1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 6
Piano territoriale regionale
1. Il Piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all' art. 2 e sui dati conoscitivi acquisiti tramite il Catasto dei rifiuti e l'Osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:
a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e le sue tendenze evolutive;
b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il recupero;
c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento evidenziando la necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;
d) determina gli obiettivi quali - quantitativi, da raggiungere sul territorio regionale, per la raccolta differenziata;
e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento;
g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento.
Art. 7
Piano regionale di settore
1. Il Piano regionale di settore definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Il Piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel Piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:
a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli di iniziativa privata;
b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica, avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti medesimi;
c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro specializzazione, assumono valenza interregionale;
d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in esso contenuti; indica altresì i flussi e gli strumenti finanziari per realizzare gli interventi previsti.
3. Il Piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, è adottata e approvata secondo le procedure previste dalla LR 5 settembre 1988, n. 36. La Regione provvede all'aggiornamento del Piano ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.
Art. 8
Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Le Province adottano i Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. I Piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basando si, in particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. Essi in particolare:
a) valutano le quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e le relative metodologie nonchè il conseguente fabbisogno di impianti da realizzare al fine di rendere ciascuna Provincia tendenzialmente autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano territoriale regionale, gli obiettivi quali - quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a livello di bacino di utenza e nel periodo di validità del Piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi alla loro approvazione, i servizio di raccolta differenziata raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti prodotti;
c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;
d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di utenza;
e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialità ed il bacino di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal Piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;
g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in essi contenuti; indicano altresì i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti;
h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).
3. I Piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno. Le Province provvedono all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale.
Art. 9
Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
1. La Provincia elabora il Piano infraregionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane territorialmente interessati.
2. Il Piano infraregionale è adottato dalla Provincia ed approvato dalla Regione, secondo le procedure di cui all' art. 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 10
Efficacia del Piano regionale e dei Piani infraregionali
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
3. Alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali, nonchè ai relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
Art. 11
Attuazione del Piano infraregionale
1. La Provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del Piano infraregionale, promuove e coordina l'attività dell'ente o degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione dei progetti degli impianti, la Provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla redazione dei progetti medesimi.

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