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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Titolo IV
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO
Art. 23
Presentazione dei progetti
1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare alla Provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da realizzare, richiedendone l'approvazione.
2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati: relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti circostanti.
3. I progetti devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.
4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.
Art. 24
Approvazione dei progetti
1. La Provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 24, previa istruttoria della Conferenza provinciale. Il termine di centottanta giorni è sospeso per l'espletamento, ove prescritto, della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, come integrato dal DPR 5 ottobre 1991, n. 460 Sito esterno nonchè dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 85/ 337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.
2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o diffusi, può promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 15 della LR 6 settembre 1993, n. 32.
3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno.
4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto deve essere terminato.
Art. 25
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti devono contenere:
a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;
b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. Le Province effettuano sulle domande un' istruttoria diretta a verificare la compatibilità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo, e l'attività autorizzata.
3. Le Province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un' utenza interregionale, ai sensi del l'art. 2, la Provincia richiede al riguardo un parere alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed è espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le Province, nel caso di attività di modesta rilevanza, possono provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e all'autorizzazione dell'attività.
5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Regione e viene versato alla Provincia al momento della presentazione della domanda.
Art. 26
Contenuto dell'autorizzazione
1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:
a) l'attività di smaltimento autorizzata;
b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;
c) i requisiti tecnici;
d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
e) il luogo dello smaltimento;
f) il termine di validità dell'autorizzazione;
g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 27.
2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.
Art. 27
Garanzie finanziarie
1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, è richiesta la garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
3. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la Tesoreria della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;
b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonchè dei costi per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia, fissa parametri articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.
Art. 28
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. La Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
2. La Provincia ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell' attività di smaltimento, qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto autorizzato
Art. 29
Trasmissione delle relazioni
1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonchè sull'attività di controllo di cui all' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all'art. 30 della presente legge.
2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonchè una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.
Art. 30
Controlli
1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonchè al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

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