LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Titolo V
CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonchè al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonchè a quelle costituite fra Enti pubblici e/ o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/ o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonchè alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 32
Iniziative di studio e di ricerca
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall' art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.
Art. 33
Interventi di bonifica
1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle Provincie, in qualità di enti di controllo e dei criteri tecnici stabiliti dal DM 16 maggio 1989, approva un piano concernente le aree da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al recupero ambientale di dette aree.
2. La Provincia, qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di individui una discarica abusiva o comunque un' area in cui sono stati abbandonati rifiuti, provvede, contestualmente alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie, all'effettuazione degli accertamenti necessari per verificare la gravità dell'inquinamento e l'eventuale sussistenza di uno stato di pericolo per la salute e l'ambiente. Successivamente provvede a comunicare detto rinvenimento, i risultati delle indagini effettuate e la delimitazione cartografica dell'area alla Regione e al Comune territorialmente interessato, indicando le necessità dell'assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
3. Il Sindaco o il Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze, sulla base della predetta comunicazione emanano un' ordinanza disponendo nei confronti del soggetto che ha provocato l'inquinamento o, nel caso in cui quest' ultimo non sia individuabile, nei confronti del proprietario dei terreni oggetto di discarica o di abbandono di rifiuti, l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza o di bonifica, previa presentazione di un apposito progetto. L'ordinanza indica i termini entro cui il progetto deve essere trasmesso all'ente che ha emanato l'ordinanza e alla Provincia competente.
4. I progetti sono approvati dalla Provincia entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La Giunta regionale, con apposita direttiva, stabilisce i criteri tecnici sulla cui base devono essere redatti i progetti.
5. Sui terreni oggetto di ordinanza è vietata, sino all' approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza, qualunque attività edilizia e di trasformazione del territorio. Tale divieto può essere limitato o rimosso in sede di approvazione del progetto, in relazione alle caratteristiche degli interventi da attuare.
6. Nei casi in cui i soggetti non ottemperino all'ordinanza si procede ai sensi dell'art. 34.
Art. 34
Interventi di emergenza
1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a norma degli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e a disporne la realizzazione.
2. Qualora la necessità di intervento, di cui al comma 1, sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonchè per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili.
3. La realizzazione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle Province e ai Comuni in base ad apposita convenzione da definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.
Art. 35
Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
3. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del DPR n. 915 del 1982 .
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.