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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Titolo VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall' art. 11 della LR n. 31 del 1977.
Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della LR 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della LR n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.
Art. 38
Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana
1. Fino all'effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla Provincia dalla presente legge.
2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
Art. 39
Disposizioni transitorie
1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla LR 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla LR 27 aprile 1990, n. 34.
2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).
4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della LR n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.
Art. 40
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: la LR 27 gennaio 1986, n. 6; la LR 26 luglio 1988, n. 29; la LR 27 aprile 1990, n. 34; gli artt. 1, 2 e 3 della LR 5 febbraio 1992, n. 5
Art. 41
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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