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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Titolo II
RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI
Art. 12
Finalità della raccolta differenziata
1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal DM 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi - benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del DM 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.
Art. 13
Compiti delle Province
1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.
2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.
3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.
Art. 14
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all' art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno;
b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno.
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonchè proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all' adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del DM 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
b) la modalità di informazione e di coinvolgimento del l'utenza;
c) gli obblighi per l'utente;
d) le sanzioni per le inadempienze;
e) gli incentivi;
f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.
Art. 15
Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonchè il riciclaggio dei materiali.
Art. 16
Riscontri e divulgazione dei risultati
1. I Comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.
Art. 17
Catasto dei rifiuti
1. E' istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno;
c) Catasto dei rifiuti tossico - nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988 Sito esterno.
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/ o tossico - nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/ o tossico - nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonchè, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.
Art. 18
Gestione del Catasto rifiuti
1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.
2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.
3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.
4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla LR 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.
Art. 19
Osservatorio dei rifiuti
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nonchè sull'impiego dei residui recuperabili.
2. L'Osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, si avvale prevalentemente delle informazioni fornite dal Catasto dei rifiuti, dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all' art. 3, comma 5 della Legge n. 475 del 1988 Sito esterno. A tal fine le Province, in qualità di enti preposti al controllo, sono tenute a fornire all'Osservatorio tutte le informazioni che verranno richieste.
3. L'Osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la compilazione di una relazione annuale.
4. La Regione con proprio atto definisce le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico dell' Osservatorio.

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