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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Titolo III
LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE
Art. 20
Competenza amministrativa provinciale
1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e dell'art. 02 dell'Allegato della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, competono alle Province le funzioni amministrative relative alle attività di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle Province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti.
2. Alle Province competono altresì le funzioni amministrative in materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa nazionale di settore.
Art. 21
Esercizio delle funzioni
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.
2. La Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni alle attività di smaltimento in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di settore e nel Piano infraregionale. Esse tengono altresì conto della necessità di assicurare la riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilità di mutuo soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.
3. Le Province, fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessità ed urgenza, possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.
Art. 22
Conferenze provinciali
1. Le Province provvedono ad istituire apposite Conferenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno, per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20, determinandone la composizione. Sono comunque membri di diritto:
a) un rappresentante della Provincia con funzioni di presidente;
b) il responsabile del servizio della Provincia competente per materia;
c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale.
2. La Conferenza sarà integrata di volta in volta con il rappresentante di ciascuno degli Enti locali interessati alla trattazione dei singoli progetti.
3. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della Conferenza sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

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