Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 12
Finalità della raccolta differenziata
1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal D.M. 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Espandi Indice