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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 17
Catasto dei rifiuti
1. È istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno;
c) Catasto dei rifiuti tossico-nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988 Sito esterno.
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/o tossico- nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonché, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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