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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 29
Trasmissione delle relazioni
1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all'art. 30 della presente legge.
2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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