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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Titolo V
CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 32
Iniziative di studio e di ricerca
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.
Interventi di bonifica
abrogato
Interventi di emergenza
abrogato
Art. 35

(abrogati commi 2 e 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. abrogato
3. abrogato
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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