LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)
Art. 10
(sostituita rubrica, modificati commi 1 e 2,
abrogato comma 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
3. abrogato
Note del Redattore:
La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.
Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.