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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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