Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a:
a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della legge statale;
b) sospendere o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 6 della legge statale;
c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge statale dandone comunicazione alla Regione.
2. Il Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione, alla Camera di commercio ed ai Comuni interessati.

Espandi Indice