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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

Art. 12
Nulla - osta regionale
1. Il Presidente della Giunta o un suo delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della istanza per la quale si richiede il nulla - osta regionale, provvede, in conformità ai criteri programmatori di cui al comma 1 dell'art. 11 e sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, per i casi previsti dalla legge stessa, al rilascio di apposito nulla - osta al Comune competente a rilasciare l'autorizzazione.
2. Nello stesso termine e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, provvede al rigetto delle istanze nei seguenti casi:
a) mancanza di posteggi per esaurimento di quelli disponibili;
b) mancanza di ulteriore disponibilità numerica per l' autorizzazione di cui all'art. 5.
3. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge statale in capo al richiedente, provvede entro sessanta giorni al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 5, nonchè all'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 8.
4. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la conseguente impossibilità a procedere deve essere comunicata alla Regione.
5. Il Comune deve comunicare immediatamente alla Regione, alla Camera di commercio, e agli altri Comuni interessati, le avvenute cessazioni di attività.

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