LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28
DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994
Art. 13
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Agli oneri derivanti dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni di cui all'art. 2, la Regione fa fronte mediante la corresponsione di un contributo forfettario annuo che verrà ripartito in proporzione al numero degli atti di rilascio e di conversione, comunicati dai Comuni alla Regione, e finanziato a norma di quanto disposto dalla LR 28 dicembre 1992, n. 51.
2. La Giunta regionale con apposito atto provvederà ad emanare i criteri di dettaglio per il rimborso delle spese di cui al comma 1.
3. La Regione partecipa alle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.