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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

Titolo I
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno, concernente " Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e dal relativo regolamento di esecuzione, DM 4 giugno 1993, n. 248.
2. Nelle disposizioni che seguono la Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno, sarà indicata con la denominazione " legge statale".
Art. 2
Attribuzioni delegate ai Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni concernenti:
a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno, in una delle tipologie previste dalla legge statale e secondo i criteri di cui all' art. 19 del relativo regolamento di esecuzione;
b) il rilascio, previo nulla - osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 2 della legge statale;
c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all' art. 16 del regolamento di esecuzione della legge statale;
d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale, del relativo regolamento di esecuzione e dei criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla Regione e secondo le modalità stabilite nella presente legge.

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