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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE
Art. 3
Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno
1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale.
2. Ai fini della conversione dell'autorizzazione, il titolare deve inviare copia dell'autorizzazione medesima con l'indicazione del numero di iscrizione regionale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge statale e l'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dell'art. 2 della legge stessa:
a) al Comune di residenza, se risiede nell'ambito del territorio regionale;
b) ad uno dei Comuni capoluogo di provincia, a sua scelta, se risiede fuori dell'ambito del territorio regionale. Il Comune competente provvede d' ufficio alla conversione.
3. Il Comune che ha provveduto alla conversione dell' autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso e, nel caso in cui l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al Comune interessato. Il Comune effettua la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo all'autorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge statale.
Art. 4
Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale
1. Il Comune, sulla base del nulla - osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale.
2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, provvede:
a) il Comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune;
b) un Comune a scelta del richiedente, fra quelli sede di posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi siti in comuni non di residenza o non sede legale delle imprese interessate.
3. Ai fini della validità dell'autorizzazione il Comune che la rilascia deve indicare i dati relativi al numero dei posteggi contenuti nel nulla - osta regionale. L'esercizio della attività di vendita nei singoli posteggi è subordinato all'ottenimento della relativa concessione da parte dei Comuni competenti al rilascio. A tal fine il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio e agli altri Comuni sede di posteggio. I Comuni sede di posteggio devono comunicare immediatamente alla Regione l'avvenuta concessione di posteggio.
4. Con lo stesso procedimento di cui ai precedenti commi vengono rilasciate le autorizzazioni stagionali.
Art. 5
Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale
1. Il Comune, sulla base del nulla - osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale.
2. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, provvede:
a) il Comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti;
b) il Comune capoluogo di provincia, a scelta del richiedente, per i soggetti non residenti e non aventi sede legale nel territorio regionale.
3. Con lo stesso procedimento di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate le autorizzazioni stagionali.
4. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio.
Art. 6
Domande per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, il soggetto richiedente invia apposita domanda alla Regione Emilia - Romagna, Servizio Commercio, a mezzo raccomandata, indicando nei casi previsti dalla legge statale il comune prescelto.
2. Chi è interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contestualmente indicare la localizzazione e la dimensione del posteggio o dei posteggi prescelti.
3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Regione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge statale e sulla base dei criteri di cui all'art. 11.
Art. 7
Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda
1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell' azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, il Comune di residenza del subentrante effettua la voltura del titolo. Dell'avvenuto subingresso nell'autorizzazione il Comune dà immediata comunicazione alla regione e alla Camera di commercio competente per territorio.
Art. 8
Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita
1. Il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale e del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a:
a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della legge statale;
b) sospendere o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 6 della legge statale;
c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge statale dandone comunicazione alla Regione.
2. Il Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione, alla Camera di commercio ed ai Comuni interessati.
Art. 10
Attribuzioni delegate alle Amministrazioni provinciali
1. Le Province, in sede di elaborazione degli schemi di assetto della rete distributiva da inserire nei Piani infraregionali previsti dagli artt. 12 e 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36, formulano proposte, oltre che sulla localizzazione dei centri commerciali e degli altri insediamenti commerciali in sede fissa, anche sulla localizzazione e la classificazione dei mercati operanti su aree pubbliche aventi una area di attrazione sovracomunale.

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