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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

Titolo III
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 11
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dai Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge statale, entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati medesimi, con propria deliberazione, emana i criteri programmatori previsti dal comma 3 dell'art. 2 della stessa legge.
2. Qualora il Comune che deve provvedere a trasmettere i dati di cui al comma 1 ometta o ritardi la trasmissione, la Regione invita il Comune a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, esercita il potere sostitutivo a mezzo di un commissario " ad acta ".
3. La Giunta approva l'elenco dei posteggi disponibili nel territorio regionale, indicandone la localizzazione e le caratteristiche atte a consentire l'identificazione sulla planimetria del comune di ubicazione. L'elenco viene aggiornato e pubblicato ogni sei mesi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, emana gli indirizzi regionali ai sensi del comma 12 dell' art. 3 della legge statale.
Art. 12
Nulla - osta regionale
1. Il Presidente della Giunta o un suo delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della istanza per la quale si richiede il nulla - osta regionale, provvede, in conformità ai criteri programmatori di cui al comma 1 dell'art. 11 e sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, per i casi previsti dalla legge stessa, al rilascio di apposito nulla - osta al Comune competente a rilasciare l'autorizzazione.
2. Nello stesso termine e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, provvede al rigetto delle istanze nei seguenti casi:
a) mancanza di posteggi per esaurimento di quelli disponibili;
b) mancanza di ulteriore disponibilità numerica per l' autorizzazione di cui all'art. 5.
3. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge statale in capo al richiedente, provvede entro sessanta giorni al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 5, nonchè all'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 8.
4. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la conseguente impossibilità a procedere deve essere comunicata alla Regione.
5. Il Comune deve comunicare immediatamente alla Regione, alla Camera di commercio, e agli altri Comuni interessati, le avvenute cessazioni di attività.
Art. 13
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Agli oneri derivanti dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni di cui all'art. 2, la Regione fa fronte mediante la corresponsione di un contributo forfettario annuo che verrà ripartito in proporzione al numero degli atti di rilascio e di conversione, comunicati dai Comuni alla Regione, e finanziato a norma di quanto disposto dalla LR 28 dicembre 1992, n. 51.
2. La Giunta regionale con apposito atto provvederà ad emanare i criteri di dettaglio per il rimborso delle spese di cui al comma 1.
3. La Regione partecipa alle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.
Art. 14
Norme transitorie e finali
1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della legge statale non hanno provveduto all'emanazione delle concessioni dei posteggi esistenti, formalmente istituiti e regolarmente utilizzati dagli esercenti il commercio prima della entrata in vigore della legge medesima, vi provvedono, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni procedono all'attribuzione definitiva dei posteggi, mediante il rilascio di concessione decennale, qualora siano verificate le seguenti condizioni:
a) il mercato sia frequentato regolarmente dallo stesso soggetto per un periodo di tempo non inferiore ad un anno prima dell'entrata in vigore della legge statale. Nei mercati stagionali una stagione è parificata ad un anno;
b) la frequenza sia attestata dal regolare pagamento del canone di concessione di suolo pubblico o da altra analoga documentazione in possesso del Comune.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di cui all'art. 6, presentate dalla data di entrata in vigore della legge statale alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge stessa, possono essere completate in conformità alle norme dettate dal regolamento medesimo.
4. Fino all'elezione del Consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla Provincia di Rimini sono esercitate dal Circondario di Rimini.
5. La presente legge è dichiarata urgente ai termini del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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