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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 luglio 1994

INDICE

Espandere area tit4 Titolo I - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Espandere area tit5 Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE
Espandere area tit6 Titolo III - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno, concernente " Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e dal relativo regolamento di esecuzione, DM 4 giugno 1993, n. 248.
2. Nelle disposizioni che seguono la Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno, sarà indicata con la denominazione " legge statale".
Art. 2
Attribuzioni delegate ai Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni concernenti:
a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno, in una delle tipologie previste dalla legge statale e secondo i criteri di cui all' art. 19 del relativo regolamento di esecuzione;
b) il rilascio, previo nulla - osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 2 della legge statale;
c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all' art. 16 del regolamento di esecuzione della legge statale;
d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale, del relativo regolamento di esecuzione e dei criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla Regione e secondo le modalità stabilite nella presente legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE
Art. 3
Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno
1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata Legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale.
2. Ai fini della conversione dell'autorizzazione, il titolare deve inviare copia dell'autorizzazione medesima con l'indicazione del numero di iscrizione regionale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge statale e l'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dell'art. 2 della legge stessa:
a) al Comune di residenza, se risiede nell'ambito del territorio regionale;
b) ad uno dei Comuni capoluogo di provincia, a sua scelta, se risiede fuori dell'ambito del territorio regionale. Il Comune competente provvede d' ufficio alla conversione.
3. Il Comune che ha provveduto alla conversione dell' autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso e, nel caso in cui l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al Comune interessato. Il Comune effettua la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo all'autorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge statale.
Art. 4
Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale
1. Il Comune, sulla base del nulla - osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale.
2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, provvede:
a) il Comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune;
b) un Comune a scelta del richiedente, fra quelli sede di posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi siti in comuni non di residenza o non sede legale delle imprese interessate.
3. Ai fini della validità dell'autorizzazione il Comune che la rilascia deve indicare i dati relativi al numero dei posteggi contenuti nel nulla - osta regionale. L'esercizio della attività di vendita nei singoli posteggi è subordinato all'ottenimento della relativa concessione da parte dei Comuni competenti al rilascio. A tal fine il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio e agli altri Comuni sede di posteggio. I Comuni sede di posteggio devono comunicare immediatamente alla Regione l'avvenuta concessione di posteggio.
4. Con lo stesso procedimento di cui ai precedenti commi vengono rilasciate le autorizzazioni stagionali.
Art. 5
Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale
1. Il Comune, sulla base del nulla - osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale.
2. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, provvede:
a) il Comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti;
b) il Comune capoluogo di provincia, a scelta del richiedente, per i soggetti non residenti e non aventi sede legale nel territorio regionale.
3. Con lo stesso procedimento di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate le autorizzazioni stagionali.
4. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio.
Art. 6
Domande per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, il soggetto richiedente invia apposita domanda alla Regione Emilia - Romagna, Servizio Commercio, a mezzo raccomandata, indicando nei casi previsti dalla legge statale il comune prescelto.
2. Chi è interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contestualmente indicare la localizzazione e la dimensione del posteggio o dei posteggi prescelti.
3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Regione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge statale e sulla base dei criteri di cui all'art. 11.
Art. 7
Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda
1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell' azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, il Comune di residenza del subentrante effettua la voltura del titolo. Dell'avvenuto subingresso nell'autorizzazione il Comune dà immediata comunicazione alla regione e alla Camera di commercio competente per territorio.
Art. 8
Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita
1. Il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale e del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a:
a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della legge statale;
b) sospendere o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 6 della legge statale;
c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge statale dandone comunicazione alla Regione.
2. Il Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione, alla Camera di commercio ed ai Comuni interessati.
Art. 10
Attribuzioni delegate alle Amministrazioni provinciali
1. Le Province, in sede di elaborazione degli schemi di assetto della rete distributiva da inserire nei Piani infraregionali previsti dagli artt. 12 e 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36, formulano proposte, oltre che sulla localizzazione dei centri commerciali e degli altri insediamenti commerciali in sede fissa, anche sulla localizzazione e la classificazione dei mercati operanti su aree pubbliche aventi una area di attrazione sovracomunale.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 11
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dai Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge statale, entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati medesimi, con propria deliberazione, emana i criteri programmatori previsti dal comma 3 dell'art. 2 della stessa legge.
2. Qualora il Comune che deve provvedere a trasmettere i dati di cui al comma 1 ometta o ritardi la trasmissione, la Regione invita il Comune a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, esercita il potere sostitutivo a mezzo di un commissario " ad acta ".
3. La Giunta approva l'elenco dei posteggi disponibili nel territorio regionale, indicandone la localizzazione e le caratteristiche atte a consentire l'identificazione sulla planimetria del comune di ubicazione. L'elenco viene aggiornato e pubblicato ogni sei mesi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, emana gli indirizzi regionali ai sensi del comma 12 dell' art. 3 della legge statale.
Art. 12
Nulla - osta regionale
1. Il Presidente della Giunta o un suo delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della istanza per la quale si richiede il nulla - osta regionale, provvede, in conformità ai criteri programmatori di cui al comma 1 dell'art. 11 e sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, per i casi previsti dalla legge stessa, al rilascio di apposito nulla - osta al Comune competente a rilasciare l'autorizzazione.
2. Nello stesso termine e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, provvede al rigetto delle istanze nei seguenti casi:
a) mancanza di posteggi per esaurimento di quelli disponibili;
b) mancanza di ulteriore disponibilità numerica per l' autorizzazione di cui all'art. 5.
3. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge statale in capo al richiedente, provvede entro sessanta giorni al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 5, nonchè all'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 8.
4. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la conseguente impossibilità a procedere deve essere comunicata alla Regione.
5. Il Comune deve comunicare immediatamente alla Regione, alla Camera di commercio, e agli altri Comuni interessati, le avvenute cessazioni di attività.
Art. 13
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Agli oneri derivanti dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni di cui all'art. 2, la Regione fa fronte mediante la corresponsione di un contributo forfettario annuo che verrà ripartito in proporzione al numero degli atti di rilascio e di conversione, comunicati dai Comuni alla Regione, e finanziato a norma di quanto disposto dalla LR 28 dicembre 1992, n. 51.
2. La Giunta regionale con apposito atto provvederà ad emanare i criteri di dettaglio per il rimborso delle spese di cui al comma 1.
3. La Regione partecipa alle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.
Art. 14
Norme transitorie e finali
1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della legge statale non hanno provveduto all'emanazione delle concessioni dei posteggi esistenti, formalmente istituiti e regolarmente utilizzati dagli esercenti il commercio prima della entrata in vigore della legge medesima, vi provvedono, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni procedono all'attribuzione definitiva dei posteggi, mediante il rilascio di concessione decennale, qualora siano verificate le seguenti condizioni:
a) il mercato sia frequentato regolarmente dallo stesso soggetto per un periodo di tempo non inferiore ad un anno prima dell'entrata in vigore della legge statale. Nei mercati stagionali una stagione è parificata ad un anno;
b) la frequenza sia attestata dal regolare pagamento del canone di concessione di suolo pubblico o da altra analoga documentazione in possesso del Comune.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di cui all'art. 6, presentate dalla data di entrata in vigore della legge statale alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge stessa, possono essere completate in conformità alle norme dettate dal regolamento medesimo.
4. Fino all'elezione del Consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla Provincia di Rimini sono esercitate dal Circondario di Rimini.
5. La presente legge è dichiarata urgente ai termini del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiuqnue spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 luglio 1994

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