LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29
ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994
Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Emilia - Romagna promuove, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il trattamento a domicilio di pazienti colpiti da neoplasie o da altre patologie in fase terminale, in tutti i casi in cui è possibile la dimissione dal presidio ospedaliero e la prosecuzione delle necessarie terapie a livello domiciliare o in idonee residenze collettive.
2. A tal fine la Giunta regionale, coinvolgendo i soggetti del volontariato di cui alla LR 31 maggio 1993, n. 26, tenendo conto di quanto previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale di inteventi per l'assistenza a domicilio di pazienti oncologici terminali. Il programma regionale per pazienti " terminali" (di seguito definito " Programma") dovrà definire, sulla base dei criteri e delle finalità della presente legge, l'assetto organizzativo, le modalità e le risorse con cui dovrà realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nel settore.