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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29

ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994

Art. 2
Principi fondativi del trattamento domiciliare
1. Al fine di assicurare una individuazione pertinente e selettiva dei pazienti oncologici da sottoporre a trattamento domiciliare in fase terminale, il " Programma" stabilisce criteri specifici di eleggibilità, facendo riferimento in particolare:
a) al disagio ad accedere alle strutture sanitarie;
b) all'idoneità del domicilio ed alle disponibilità familiari;
c) agli effetti della terapia antiblastica o di altre terapie;
d) alla necessità di terapie antalgiche di supporto e di altri interventi palliativi;
e) all'aspettativa di vita.
2. Ciascun trattamento domiciliare viene attivato su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il parere del medico di base e previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera competente.
3. Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate al di fuori dei criteri di eleggibilità di cui al comma 1, non rientrando nelle peculiari finalità e nei benefici previsti dalla presente legge, vanno ricondotte alla più complessiva attività di assistenza domiciliare cui provvede l'Azienda sanitaria locale, nelle forme previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi specifici a carico del Fondo sanitario della Regione Emilia - Romagna.

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