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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29

ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994

Art. 3
Tipologie di assistenza a domicilio per pazienti " terminali"
1. L'assistenza a domicilio può realizzarsi sia attraverso forme di trattamento domiciliare promosse e organizzate dalle Aziende sanitarie locali, sia mediante modalità di ospedalizzazione domiciliare poste in essere dai Presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali suddette ovvero ove operanti - dalle Aziende ospedaliere, sia - infine - attraverso strutture e organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.
2. Il " Programma" prevede in particolare forme diversificate di trattamento a domicilio per pazienti oncologici terminali quali:
a) assistenza domiciliare programmata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
b) assistenza domiciliare integrata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
c) ospedalizzazione a domicilio;
d) altre forme di assistenza domiciliare integrata da realizzarsi con il concorso dei diversi Servizi e Presidi delle Aziende sanitarie. Resta fermo quanto disposto dalla LR 3 febbraio 1994 n. 5
3. Per la progettazione e la realizzazione delle diverse forme di assistenza a domicilio ed in particolare di quella di cui al punto d) del comma 2, il " Programma" definisce i criteri di un modello organizzativo integrato quale riferimento metodologico ed operativo per le strutture sanitarie locali.
4. Il " Programma" definisce altresì i caratteri generali delle convenzioni di cui al comma 1, modalità e requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni di tale forma di assistenza, criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo, avendo attenzione anche a valutazioni di gradimento delle prestazioni erogate.
5. Nell'ambito del " Programma" vengano definiti criteri per l'eventuale erogazione di adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia, nonchè modalità organizzative utili ad assicurare la più tempestiva effettuazione della visita collegiale da parte della competente Commissione per l'invalidità civile.
6. A seconda delle tipologie di trattamento domiciliare cui è sottoposto il paziente, i soggetti erogatori delle prestazioni (Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera o strutture di volontariato convenzionale) provvedono ad assumere le norme di comportamento e le modalità di intervento specificatamente previste. In particolare per quanto concerne i pazienti interessati all'ospedalizzazione domiciliare, dovranno essere osservati i requisiti propri dell'assistenza in regime di ricovero, sia per quanto riguarda le modalità ordinarie di intervento che le emergenze sanitarie.

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