LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29
ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994
Art. 5
Verifica e controllo di gestione
1. Il " Programma" definisce i parametri di riferimento per quanto concerne la determinazione dei costi a carico del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie a domicilio tenendo conto dei seguenti criteri:
a) tipologia di assistenza;
b) tipologia delle prestazioni in relazione ai Presidi ed alle apparecchiature da utilizzare;
c) durata dell'assistenza.
2. Per la programmazione e la verifica delle modalità di gestione di cui al comma 1, Il " Programma" determina indicatori di riferimento sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni in termini di efficienza, efficacia e gradimento. A tal fine il programma prevede la predisposizione dei necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici, nonchè l'approntamento di apposite modalità di verifica dei livelli di gradimento da parte delle famiglie dei pazienti ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
3. La Commissione oncologica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto tecnico - scientifico alle iniziative della Regione nella lotta contro le neoplasie, provvede a periodiche verifiche in ordine alla realizzazione del " Programma" e segnala eventuali esigenze di aggiornamento del medesimo.