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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29

ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994

Art. 6
Finanziamento del programma
1. Al finanziamento del " Programma" provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del " Programma" definito ai sensi del comma 2 dell'art. 1, la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

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