LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29
ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994
Art. 6
Finanziamento del programma
1. Al finanziamento del " Programma" provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del " Programma" definito ai sensi del comma 2 dell'art. 1, la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.