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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 22
Relazioni con la rappresentanza sindacale unitaria elettiva dei dipendenti regionali
1. Ove venga costituita una rappresentanza sindacale unitaria di dipendenti regionali, formata sulla base del voto liberamente espresso dai dipendenti, la Regione riconosce a tale rappresentanza la titolarità a negoziare sulla base delle disposizioni vigenti nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione decentrata.

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