Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 28
Funzioni del direttore generale
1.
L'art. 6 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 6
Funzioni del direttore generale
1. Al responsabile della struttura organizzativa a livello di direzione generale compete:
a) formulare proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti, indicando le risorse correnti alla loro realizzazione, la cui gestione è attribuita ai dirigenti;
c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e definire i valori di spesa che i dirigenti possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
d) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e tenendo conto della produttività, anche individuale;
e) stabilire l'orario di servizio nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta sentito il Comitato di direzione;
f) coordinare i procedimenti amministrativi nell'ambito della struttura diretta;
g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. ".

Espandi Indice