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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 43
Ulteriori modifiche della LR n. 44 del 1984
1.
Nel secondo comma dell'art. 2 della LR n. 44 del 1984 la parola " legge " è sostituita dalla seguente:
" deliberazione ".
2. Nell'art. 4 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: " a norma del 3 comma dall'art. 1 della presente legge ";
b)
il comma secondo è sostituito dal seguente:
" L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione generale in cui essi sono inseriti. ".
3.
Nell'art. 5 della LR n. 44 del 1984 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" I responsabili delle unità operative organiche sono scelti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede immediatamente quella dirigenziale. ".
4. Nell'art. 10 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma della presente legge " sono sostituite dalle seguenti:
" dalla Giunta regionale ";
b) nel terzo comma la locuzione " al ruolo unico regionale " è sostituita dalla seguente :agli organi regionali.
6.
La lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della LR n. 44 del 1984 è soppressa e la lettera b) dello stesso comma è cos젲iformulata:
" b) con atto della Giunta regionale nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati nonchè per le esigenze di cui al secondo comma. ".
7. Nell'art. 26 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " in un unico ruolo organico " sono sostituite dalle seguenti:
" in due organici, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto. ";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in un' unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della LR n. 41 del 1992 e successive modifiche. ";
c) nel terzo comma è soppressa la seguente locuzione: " e la funzione dirigenziale ";
d) nel medesimo terzo comma sono soppressi gli ultimi due alinea.
8. Sino alla ridefinizione della struttura organizzativa di cui all'art. 44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli 24 e 25 della LR n. 44 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

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