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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 44
Revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente;
b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di strutture analoghe;
c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;
d) necessità di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e con duplicazione o sovrapposizione delle medesime.
2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro il 31 dicembre 1994:
a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993;
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente è nissata in 395 unità con una riduzione pari al 15% della dotazione organica complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n, 537 Sito esterno.
3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984 come sostituiti rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 7 del 1993 e del comma 4 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993, quelli previsti dal comma 1 dell'art. 3 della LR 28 dicembre 1992, n. 48 e dall'art. 10 della LR 1 aprile 1993, n. 18.
4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di responsabilità di direzione generale.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta adottata previo conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, determina la ripartizione tra il Consiglio e la Giunta della dotazione organica provvisoria, delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura nel rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:
a) direzioni generali: 15;
b) servizi: 78;
c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni generali e dei servizi: 12;
d) uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.
6. L'Ufficio di Presidenza e al Giunta, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 5, procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura.
7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la Giunta pu򠰲ocedere a tale soppressione determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.

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