LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31
RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994
Art. 45
Gestione delle risorse umane
1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilitଠdi riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonchè al fine di perseguire le pari opportunit
2. La mobilità dall'una all'altra delle strutture organizzative della Regione pusere attuata anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
3. Il dirigente competente in materia di organizzazione attua la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del DLgs n. 29 del 1993 , La Giunta pufinire specifiche modalità per l'attuazione della mobilità interna di cui al presente articolo.
5. La Regione, in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti, adotta iniziative di formazione, anche tramite convenzioni con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati. La formazione professionale è strumento di promozione delle pari opportunit