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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 49
Disposizioni transitorie per l'accesso
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi è la seguente:
a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la LR 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente legge e con i principi del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno; il componente della commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3 dell' art. 7 della LR n. 27 del 1985 è designato dalla Giunta regionale;
b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21 della LR n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 è tesa ad accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale disposizione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui al comma 2 dell'art. 44, conferibile mediante il concorso disciplinato dalla LR n. 41 del 1992, è attribuito mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio.
3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime qualifiche. Il bando prevede un' adeguata valutazione dei titoli di servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di anzianitè eccedente il requisito di ammissione.
4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori è effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

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