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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 50
Disposizioni transitorie per la dirigenza
1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della LR n. 41 del 1992, come sostituito dalla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al personale che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.
3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono conferiti incarichi di direzione di strutture del livello più elevato è tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.
4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento conferiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo.
5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44, i dirigenti cui è conferito un incarico di coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 27 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori generali, la competenza di questi ultimi relativa al conferimento di incarichi e mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno e successive modifiche è esercitata dalla Giunta.
7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti dei poteri di spesa dei dirigenti, l'attribuzione di mansioni superiori è disposta dalla Giunta.

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