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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 52
Modifiche della LR n. 46 del 1990
1.
Il comma 3 dell'art. 29 della LR 19 ottobre 1990, n. 46 è così sostituito:
" 3. Alle Aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. Nei limiti massimi fissati in tale tabelle, la Giunta regionale, previa rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti dalla capacità di spesa, ridefinisce la dotazione organica delle Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. ".
2.
Nel comma 2 dell'art. 30 e della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".
3.
Nel comma 1 dell'art. 39 della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".

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