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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Capo I
Costituzione e altre disposizioni sul rapporto di lavoro
Art. 2
Assunzione
1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi per i posti fino alla sesta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nei ruoli regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il dipendente che non superiori il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
Art. 3
Regolamenti sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità d' accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) il contenuto del bando di concorso e di corso - concorso e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
c) la composizione delle commissioni di concorso per le qualifiche non dirigenziali e le modalità per la selezione dei relativi membri;
d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla Giunta regionale.
2. La disciplina della composizione delle commissioni di concorso di cui alla lettera c) del comma 1 deve:
a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste per il posto messo a concorso;
b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da appositi elenchi predisposti dalla Giunta regionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per materie specifiche, formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra dipendenti regionali individuati dal contributo di direzione;
c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell' art. 61 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno in materia di pari opportunità; dell'eventuale impossibilità di adeguarsi a tale regola deve essere data congrua motivazione;
d) indicare le incompatibilità dei membri della commissione che non siano già previste dalla legge.
3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
4. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
Art. 4
Approvazione della graduatoria
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per diciotto mesi dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando.
3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Conferimento dei posti
1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 330 Sito esterno;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. I dipendenti sono tenuti a permanere nella sede territoriale di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Art. 6
Incompatibilità
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia di personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato della Amministrazione.
3. A tal fine la Giunta provvede a:
a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga un' attività incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
Art. 7
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un' infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso la competente Unità sanitaria locale.
3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'indennità denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo.

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