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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Capo II
Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 8
Tipologia delle sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.
2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 9
Richiamo, multa e sospensione
1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La sospensione dal servizio ha una durata massima di dieci giorni e comporta la privazione della retribuzione.
4. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d' appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio.
5. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio;
c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi.
Art. 10
Licenziamento disciplinare
1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 11
Procedimento disciplinare
1. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno si applica ai dipendenti della Regione Emilia - Romagna, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 12.
2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito.
3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione.
4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è inflitta dal dirigente competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti ed a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa e procedendo all'audizione dell'interessato.
6. Il dirigente che commina la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla Giunta regionale.
7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5 e in ogni caso all'audizione dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è inflitto dalla Giunta su proposta dell'assessore.
8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'assessore competente in materia di personale.
9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione e del licenziamento concludono il procedimento del quale sono stati investiti con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 12
Collegio arbitrale di disciplina
1. Il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da due rappresentanti dell'Amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti; è presieduto da un esperto in diritto del lavoro, esterno all'Amministrazione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita; in mancanza il Consiglio regionale stabilisce le procedure per la loro designazione. Il presidente è nominato scegliendo in una terna designata dal Presidente della Corte d' Appello di Bologna.
3. Entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Giunta abbia pronunciato la propria adesione al procedimento di arbitrato la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 14.
4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta per rifiutare l'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
Art. 13
Sospensione del procedimento
1. La Giunta può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.

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