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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Capo III
Provvedimenti cautelari ed effetti del giudicato penale
Art. 14
Sospensione cautelare
1. La Giunta regionale può sospendere cautelarmente dal servizio e dallo stipendio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di sospensione conserva efficacia per un periodo non superiore ad anni cinque.
3. La sospensione è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
Art. 15
Effetti delle conclusione del giudizio penale
1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso di archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tali fatti, nonchè del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. L'archiviazione o la sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nello stesso livello funzionale e retributivo posseduto al momento del licenziamento.

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