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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Capo IV
Estinzione del rapporto d' impiego
Art. 16
Cause d' estinzione
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 Sito esterno o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc;
d) decadenza.
Art. 17
Dimissioni
1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al responsabile del servizio competente in materia di personale. Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.
2. Il preavviso deve essere di almeno un mese per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di tre mesi per i dirigenti.
Art. 18
Collocamento a riposo
1. Il dipendente viene collocato a riposo d' ufficio al raggiungimento del limite di età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.
2. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno.
Art. 19
Licenziamento
1. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dalla Giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale.
2. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneità fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 cc il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di sei mesi per i dirigenti.
Art. 20
Decadenza
1. La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto;
c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'art. 6

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