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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo III
RELAZIONI SINDACALI PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative
1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno.
2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 la Regione attua le misure di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno.
3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si svolgono con le associazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 22.
Art. 22
Relazioni con la rappresentanza sindacale unitaria elettiva dei dipendenti regionali
1. Ove venga costituita una rappresentanza sindacale unitaria di dipendenti regionali, formata sulla base del voto liberamente espresso dai dipendenti, la Regione riconosce a tale rappresentanza la titolarità a negoziare sulla base delle disposizioni vigenti nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione decentrata.
Art. 23
Protocolli di relazioni sindacali
1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all'art. 21 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22 nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e gli oggetti dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto, nonchè, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.
Art. 24
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione professionale, in funzione dell' attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonchè ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. A richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di servizio o di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro alla presenza dell'assessore competente, al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. In attuazione dell'art. 48 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno possono essere accordate con la rappresentanza di cui all'art. 22 nuove forme di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 25
Partecipazione del Comitato per le pari opportunità
1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell' ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonchè sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonchè dalle direttive della Comunità Europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.

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