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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo VI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA
Art. 41
Struttura organizzativa e dotazione organica
1.
L'art. 1 della LR 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:
Art. 42
Direzione generale
1.
Nella LR n. 44 del 1984 dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:
" Art. 1 bis
Direzione generale
1. La direzione generale, struttura organizzativa sovraordinata rispetto al servizio, si configura quale vasta area operativa omogenea costituita da più servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o più settori fra loro interconnessi, nonchè da funzioni, programmi e progetti complessi avente carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse. ".
Art. 43
Ulteriori modifiche della LR n. 44 del 1984
1.
Nel secondo comma dell'art. 2 della LR n. 44 del 1984 la parola " legge " è sostituita dalla seguente:
" deliberazione ".
2. Nell'art. 4 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: " a norma del 3 comma dall'art. 1 della presente legge ";
b)
il comma secondo è sostituito dal seguente:
" L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione generale in cui essi sono inseriti. ".
3.
Nell'art. 5 della LR n. 44 del 1984 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" I responsabili delle unità operative organiche sono scelti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede immediatamente quella dirigenziale. ".
4. Nell'art. 10 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma della presente legge " sono sostituite dalle seguenti:
" dalla Giunta regionale ";
b) nel terzo comma la locuzione " al ruolo unico regionale " è sostituita dalla seguente :agli organi regionali.
6.
La lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della LR n. 44 del 1984 è soppressa e la lettera b) dello stesso comma è cos젲iformulata:
" b) con atto della Giunta regionale nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati nonchè per le esigenze di cui al secondo comma. ".
7. Nell'art. 26 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " in un unico ruolo organico " sono sostituite dalle seguenti:
" in due organici, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto. ";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in un' unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della LR n. 41 del 1992 e successive modifiche. ";
c) nel terzo comma è soppressa la seguente locuzione: " e la funzione dirigenziale ";
d) nel medesimo terzo comma sono soppressi gli ultimi due alinea.
8. Sino alla ridefinizione della struttura organizzativa di cui all'art. 44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli 24 e 25 della LR n. 44 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 44
Revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente;
b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di strutture analoghe;
c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;
d) necessità di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e con duplicazione o sovrapposizione delle medesime.
2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro il 31 dicembre 1994:
a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993;
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente è nissata in 395 unità con una riduzione pari al 15% della dotazione organica complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n, 537 Sito esterno.
3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984 come sostituiti rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 7 del 1993 e del comma 4 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993, quelli previsti dal comma 1 dell'art. 3 della LR 28 dicembre 1992, n. 48 e dall'art. 10 della LR 1 aprile 1993, n. 18.
4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di responsabilità di direzione generale.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta adottata previo conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, determina la ripartizione tra il Consiglio e la Giunta della dotazione organica provvisoria, delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura nel rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:
a) direzioni generali: 15;
b) servizi: 78;
c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni generali e dei servizi: 12;
d) uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.
6. L'Ufficio di Presidenza e al Giunta, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 5, procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura.
7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la Giunta pu򠰲ocedere a tale soppressione determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.
Art. 45
Gestione delle risorse umane
1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilitଠdi riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonchè al fine di perseguire le pari opportunit஀
2. La mobilità dall'una all'altra delle strutture organizzative della Regione pu򠥳sere attuata anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
3. Il dirigente competente in materia di organizzazione attua la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno, La Giunta pu򠤥finire specifiche modalità per l'attuazione della mobilità interna di cui al presente articolo.
5. La Regione, in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti, adotta iniziative di formazione, anche tramite convenzioni con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati. La formazione professionale è strumento di promozione delle pari opportunit஀

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