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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Disposizioni in materia di contratti a termine
1. Fino al riordino della materia, restano salve le disposizioni di legge regionale che disciplinano i contratti di lavoro a termine, stipulati per la attuazione del comma 4 dell'art. 46 dello Statuto.
Art. 47
Disposizioni transitorie in materia di procedimento disciplinare
1. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro esaurimento dalle disposizioni vigenti all'atto dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
Disposizioni transitorie in materia di mobilitè esterna
1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 35 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, si applicano le disposizioni previgenti in materia di mobilità fra la Regione e gli altri Enti pubblici. Per la mobilità di singole unità di personale si applica il comma 19 dell'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 49
Disposizioni transitorie per l'accesso
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi è la seguente:
a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la LR 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente legge e con i principi del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno; il componente della commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3 dell' art. 7 della LR n. 27 del 1985 è designato dalla Giunta regionale;
b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21 della LR n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 è tesa ad accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale disposizione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui al comma 2 dell'art. 44, conferibile mediante il concorso disciplinato dalla LR n. 41 del 1992, è attribuito mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio.
3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime qualifiche. Il bando prevede un' adeguata valutazione dei titoli di servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di anzianitè eccedente il requisito di ammissione.
4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori è effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
Art. 50
Disposizioni transitorie per la dirigenza
1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della LR n. 41 del 1992, come sostituito dalla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al personale che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.
3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono conferiti incarichi di direzione di strutture del livello più elevato è tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.
4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento conferiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo.
5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44, i dirigenti cui è conferito un incarico di coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 27 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori generali, la competenza di questi ultimi relativa al conferimento di incarichi e mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno e successive modifiche è esercitata dalla Giunta.
7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti dei poteri di spesa dei dirigenti, l'attribuzione di mansioni superiori è disposta dalla Giunta.
Art. 51
Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti autonomi per le case popolari, i provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47 dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la Giunta provvede anche in assenza di detto progetto.
3. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
Art. 52
Modifiche della LR n. 46 del 1990
1.
Il comma 3 dell'art. 29 della LR 19 ottobre 1990, n. 46 è così sostituito:
" 3. Alle Aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. Nei limiti massimi fissati in tale tabelle, la Giunta regionale, previa rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti dalla capacità di spesa, ridefinisce la dotazione organica delle Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. ".
2.
Nel comma 2 dell'art. 30 e della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".
3.
Nel comma 1 dell'art. 39 della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".
Art. 53
Abrogazione di norme e delegificazione
1. Salvo quanto disposto ai commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
b) 7 giugno 1974, n. 22;
c) 30 maggio 1975, n. 39;
d) 22 novembre 1976, n. 48;
e) 2 aprile 1977, n. 14;
f) 1 settembre 1978, n. 41;
g) 23 aprile 1979, n. 12;
h) 22 ottobre 1979, n. 34;
i) 29 ottobre 1979, n. 38;
l) 1 dicembre 1979, n. 44;
m) 29 dicembre 1979, n. 49;
n) 12 febbraio 1980, n. 49;
o) 28 febbraio 1980, n. 12;
p) 17 marzo 1980, n. 16;
q) 5 maggio 1980, n. 30;
r) 9 maggio 1980, n. 33;
s) 30 maggio 1980, n. 45;
t) 3 marzo 1981, n. 9;
u) 25 novembre 1981, n. 39;
v) 7 dicembre 1981, n. 44;
aa) 5 luglio 1982, n. 30;
bb) 23 agosto 1982, n. 38;
cc) 30 novembre 1982, n. 52;
dd) 14 gennaio 1983, n. 2;
ee) 8 giugno 1983, n. 19;
ff) 30 giugno 1983, n. 20;
gg) 16 agosto 1983, n. 30;
hh) 28 dicembre 1983, n. 43;
ii) 10 gennaio 1984, n. 4;
ll) 8 marzo 1984, n. 11;
mm) 10 dicembre 1984, n. 53;
nn) 25 novembre 1985, n. 24;
oo) 27 gennaio 1986, n. 5;
pp) 27 marzo 1987, n. 12;
qq) 11 febbraio 1988, n. 4;
rr) 7 luglio 1988, n. 28;
ss) 3 agosto 1988, n. 31;
tt) 21 febbraio 1990, n. 12;
uu) 18 dicembre 1990, n. 54.
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 2 a 15, i commi da 1 a 3 dell'art. 16 e l'art. 24 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, fermo il disposto dell'art. 49 della presente legge;
b) il Titolo VI della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
c) gli articoli 5 e 7 della LR 13 maggio 1989, n. 13;
d) gli articoli 9, 13 e, salva l'applicazione dell'art. 49 della presente legge, l'art. 21 della LR 19 novembre 1992, n. 41.
3. Si applicano fino all'entrata in vigore di appositi regolamenti o disposizioni contrattuali che disciplinano le specifiche materie le seguenti disposizioni:
a) articoli 27, 40, 45, 48, 51, 52, 105 (commi 3 e 4) e 108 (nella parte in cui fissa il limite di età) delle LR 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
b) art. 51 della LR 23 aprile 1979, n. 12;
b) art. 51 della LR 23 aprile 1979, n. 12;
c) articoli 11 e da 13 a 17 della LR 22 ottobre 1979, n. 34;
d) articoli 5 e 9 della LR 3 marzo 1981, n. 9;
e) n. 4 del secondo comma dell'art. 10; lettera i) del primo comma dell'art. 11; lettera b) dell'art. 14; art. 26 e Allegato B della LR 8 marzo 1984, n. 11.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 25 della LR 22 ottobre 1979, n. 34.
5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della LR n. 44 del 1984:
a) comma terzo dell'art. 2;
b) comma quarto dell'art. 3;
c) comma terzo dell'art. 4;
d) art. 12;
e) articoli 24 e 25, salvo quanto disposto al comma 8 dell'art. 43 della presente legge;
f) articoli 28 e 29.
6.
Al comma secondo dell'art. 4 della LR 16 giugno 1984, n. 34 le parole " sospensione dal servizio e dallo stipendio e della destituzione " sono sostituite dalle parole
" sospensione dal servizio e del licenziamento ";
al comma quarto del medesimo articolo la locuzione " la destinazione " è sostituita dalla seguente:
il licenziamento ".7.
All'art. 27 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
" 6 bis. Il bando relativo all'effettuazione del corso - concorso può prevedere l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo a candidati non appartenenti agli organici regionali. ".

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