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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 32

ISTITUZIONE DELL'" IDROSER AGENZIA" (ENTE REGIONALE PER LE POLITICHE AMBIENTALI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Natura dell'Ente
Art. 3 - Organi
Art. 4 - Bilancio ed equilibrio finanziario
Art. 5 - Personale
Art. 6 - Rapporti con la Regione
Art. 7 - Vigilanza
Art. 8 - Dotazione patrimoniale
Art. 9 - Liquidazione dell'Ente
Art. 10 - Copertura finanziaria
Art. 11 - Circondario di Rimini Città metropolitana
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. E' istituito l'" IDROSER Agenzia" (Ente regionale per le politiche ambientali).
2. L'Ente persegue i seguenti fini:
a) la produzione e la fornitura di servizi di supporto relativi alle politiche ambientali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;
b) l'elaborazione degli studi preliminari per la predisposizione di progetti ambientali;
c) l'elaborazione tecnica di studi, ricerche o di specifiche parti di progetti ambientali predisposti dalla Regione Emilia - Romagna o da Enti locali;
d) l'elaborazione di metodologie e di parametri per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali;
e) l'elaborazione di studi, progetti e metodologie per la costituzione, la gestione e l'utilizzo di basi informative del sistema informativo ambientale.
Art. 2
Natura dell'Ente
1. " IDROSER Agenzia" è un Ente economico della Regione, dotato di personalità giuridica. Opera con autonomia gestionale, secondo criteri di economicità.
Art. 3
Organi
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato consultivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Direttore generale è nominato e revocato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia ambientale. Svolge tutte le funzioni necessarie alla direzione, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale. La sua retribuzione è fissata nell'atto di nomina e deve essere collegata ai risultati economici conseguiti dall'Ente.
3. Il Comitato consultivo è composto dall'Assessore regionale competente in materia ambientale che lo presiede e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dagli Assessori provinciali da questi delegati. Esprime parere sul Piano annuale delle attività, presentato dal Direttore generale insieme allo schema di bilancio di previsione e su tutte le altre questioni che ad esso sono sottoposte. Il Direttore generale riferisce periodicamente al Comitato consultivo circa l'attuazione del Piano annuale di attività.
4. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale. I suoi componenti durano in carica tre anni. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo annuale.
Art. 4
Bilancio ed equilibrio finanziario
1. L'Ente deve perseguire il pareggio di bilancio.
2. L'Ente redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le norme della contabilità pubblica.
3. Al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, l'Ente formula altresì uno schema di bilancio di previsione annuale da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, approvato dalla Giunta regionale, e lo schema di bilancio di previsione debbono evidenziare le disponibilità finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti.
5. L'Ente non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento che non sia stata previamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'Ente da parte della Giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.
Art. 5
Personale
1. I rapporti di lavoro subordinato con l'Ente hanno natura privatistica e sono disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni II e III, Capo I, Titolo II del libro V del codice civile, e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
2. Nel quadro dei rapporti con la Regione, regolati dalla convenzione generale di cui all'art. 6, può essere previsto il distacco di personale della Agenzia presso servizi regionali e di personale proveniente da detti servizi presso l'Agenzia. L'onere del distacco è a carico dell'Ente nel cui interesse è disposto.
Art. 6
Rapporti con la Regione
1. I rapporti fra la Regione e l'Agenzia sono regolati da una convenzione generale, nella quale sono stabilite le modalità per l'espletamento delle attribuzioni demandate all'Agenzia e correlate a funzioni di pubblico interesse e degli altri servizi, le modalità per il loro svolgimento, i connessi rapporti finanziari e le conseguenti attività di verifica e controllo. La convenzione può definire i criteri di determinazione e le modalità di erogazione del corrispettivo corrispondente ai costi propri dei progetti di pubblico interesse affidati all'Agenzia.
2. Nel quadro della convenzione generale, specifiche convenzioni elaborate sulla base di progetti predisposti dai competenti Servizi regionali ed approvate dalla Giunta disciplinano procedure, modalità e tempi di prestazione di determinati servizi e di svolgimento dei compiti affidati all'Agenzia.
Art. 7
Vigilanza
1. L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. La Giunta regionale può indicare all'Ente obiettivi e direttive di azione, purchè esse non pregiudichino l'autonomia imprenditoriale della gestione.
2. Annualmente l'Assessore regionale competente in materia ambientale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'Ente, corredata dal rendiconto e dalla relazione dei Revisori dei conti, di cui all'art. 3, comma 4.
Art. 8
Dotazione patrimoniale
1. La Regione assegna all'Ente una dotazione patrimoniale iniziale.
Art. 9
Liquidazione dell'Ente
1. La liquidazione dell'Ente è decisa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia ambientale. La Giunta nomina a tal fine un Commissario.
2. I beni e il patrimonio dell'Ente, risultanti dalla liquidazione, spettano alla Regione Emilia - Romagna.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità nel modo seguente:
a) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6 in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto concerne l'intervento di cui all'art. 8 mediante specifica autorizzazione di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.
Art. 11
Circondario di Rimini Città metropolitana
1. Fino all'elezione del Presidente della Provincia di Rimini, al Comitato consultivo, previsto dal comma 3 dell' art. 3, partecipa il Presidente del Circondario di Rimini o suo delegato.
2. Fa parte del Comitato consultivo, previsto dal comma 3 dell'art. 3, il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, appena sarà costituita la Città metropolitana ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 agosto 1994

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