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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Art. 5
Piani provinciali di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione
1. Le Province concorrono all'attuazione organica e coordinata delle norme, degli indirizzi e dei criteri di cui all' art. 3 mediante la predisposizione di Piani di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione.
2. Le previsioni di tali piani diventano efficaci se recepite nei Piani infraregionali previsti dall'art. 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36, in materia di programmazione e pianificazione territoriale, nonchè nei Piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.

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