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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Art. 6
Contenuto dei Piani provinciali di settore
1. I Piani provinciali di settore di cui all'art. 5 devono in particolare:
a) contenere la mappa degli impianti esistenti ed operanti in ciascuna area, nonchè il dimensionamento della rete degli impianti ad uso privato;
b) determinare i casi d' incompatibilità tra impianti e territorio;
c) individuare le aree di maggiore concentrazione di impianti e le aree di maggiore carenza del servizio, ove indirizzare i trasferimenti di impianti da altre aree caratterizzate da un eccesso di impianti;
d) determinare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento alla nuova viabilità in fase di realizzazione o di progetto;
e) favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburante per autotrazione con altre attività di servizi al mezzo;
f) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale del servizio sul territorio in ordine agli impianti di distribuzione di gpl e metano;
g) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale sul territorio della apparecchiature self - service pre - pagamento con particolare riferimento ai comuni sprovvisti d' impianti di distribuzione.

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