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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Art. 7
Commissione consultiva provinciale distributori carburanti
1. E' istituita, presso ogni Provincia, una Commissione consultiva per i distributori di carburanti composta da:
a) il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o un Assessore suo delegato, che la presiede;
b) un tecnico del settore viabilità o trasporti della Provincia designato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;
c) due rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d' Italia), sezione Emilia - Romagna;
d) un rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazione Comuni Comunità ed Enti Montani), sezione Emilia - Romagna, ad esclusione della Provincia di Ferrara;
e) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
f) due rappresentanti dell'Unione petrolifera, di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico;
g) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all' ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;
h) due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;
i) un rappresentante dell'Automobil Club Italiano (ACI);
l) un rappresentante dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
m) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di metano;
n) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di gpl;
o) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio.
2. Il Presidente della Provincia nomina i membri effettivi e i supplenti su designazione delle amministrazioni, enti e organismi interessati.
3. La Commissione dura in carica quattro anni.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare il Sindaco del Comune o suo delegato qualora si tratti di argomento interessante il Comune medesimo.
5. Il Presidente della Commissione provinciale può scegliere il Segretario della Commissione medesima fra il personale della Amministrazione provinciale.
6. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato di norma almeno quindici giorni prima di ciascuna seduta.
7. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza e rimborsi spese a carico del bilancio regionale.
8. Le Province sono subdelegate ad esercitare le funzioni amministrative relative al funzionamento delle Commissioni stesse e alla predisposizione dei Piani provinciali di cui all'art. 5.

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