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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Art. 8
Compiti della Commissione provinciale distributori carburanti
1. Spetta alla Commissione consultiva distributori carburanti:
a) collaborare alla predisposizione del Piano di cui all'art. 5 ed esprimere un parere prima della sua adozione;
b) esprimere il parere sulle richieste pervenute dai Comuni relativamente alle domande concernenti il rilascio di concessioni per nuovi impianti, per trasferimento o concentrazioni di impianti, nonchè per potenziamenti di impianti preesistenti;
c) elaborare e proporre ai Comuni interessati per la approvazione un piano dei turni di riposo infrasettimanali, domenicali e festivi degli impianti stradali di carburanti secondo i criteri regionali;
d) esprimere parere sulle proposte presentate dai Comuni in merito alle modifiche degli orari e sulle singole variazioni dei turni di riposo di cui alla lett. c);
e) elaborare e proporre ai Comuni interessati per l'approvazione un piano di distribuzione territoriale degli impianti operanti con il servizio notturno.
2. I pareri di cui alla lett. b) e alla lett. d) del comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso detto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del Comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni due anni la Commissione opera una verifica dello stato di attuazione del Piano provinciale di settore.

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