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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO, N. 16, 21 DICEMBRE 1987, N. 45 E 17 GIUGNO 1993, N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 22 agosto 1994

Art. 9
Funzioni comunali
1. I Comuni esercitano, ai sensi della lett. f) dell'art. 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di concessioni per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
b) il rilascio delle autorizzazioni per i potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di impianti;
c) il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di apparecchiature self - service pre - pagamento;
d) il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento della titolarità di concessioni;
e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;
f) la revoca e la decadenza della concessione;
g) il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti;
h) la nomina della Commissione per il collaudo degli impianti.
2. I Comuni sono subdelegati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni, di durata decennale, per gli impianti di carburanti per autotrazione ad uso privato.
3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni ai sensi della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alla presente legge.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di localizzazione, dimensionamento e caratteristiche degli impianti di distribuzione di carburante, contenute nelle " Norme, indirizzi e criteri generali in materia d' impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di rilascio della concessione edilizia ovvero di autorizzazione edilizia previste dalla LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

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